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C. 20/06/1896Circolare Ministeriale 20/06/1896 Compilazioni dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato. Estratto. TITOLO I Dell'igiene del suolo fuori degli aggregati urbani 1. Opere del suolo interessanti il naturale deflusso dell'acqua Art. 1 I proprietari di terreni fuori degli aggregati urbani, non paludosi, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, qualora occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento. Art. 2 E' vietato di costruire qualsiasi opera, tanto sulle spiagge marine o lacuali, quanto sul corso di canali di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni o dai canali o bacini adiacenti, ne derivano impaludamenti nei terreni stessi, o sulle sponde dei detti canali o bacini, salvo che tali opere si facciano a scopo di bonifica (colmate). Art. 3 Gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo od a scopo industriale non sono pure permessi, se non a condizione che non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica. Art. 4 Saranno vietate le opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle falde acquee sotterranee, per cui queste si innalzino così da determinare umidità negli strati superficiali del terreno, rendendolo molarico, o da cagionare umidità ai muri di edifizi o danno ad opere di interesse igienico. Art. 5 Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sui terreni, saranno solo permesse a condizione che l'acqua vi abbia, durante tale tempo, un continuo ricambio e siano fatte per modo che i terreni stessi non divengano paludosi. Art. 6 Saranno vietate le cave di prestito nei terreni o la escavazione di fosse che possano dar luogo a raccolte di acque stagnanti. I bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli o industriali, debbono avere il fondo e le pareti fatte così che sia impedito qualsiasi loro impaludamento. TITOLO II Della pulizia igienica delle acque superficiali Art. 16 E' vietato di fare sboccare nei corsi d'acqua, salvo se coperti ed incanalati con pareti impermeabili, attraversanti città ed altri aggregati di abitazioni, per tutto il tratto del corso d'acqua, compreso nella città od aggregati stessi, fogne od altri canali in cui vengano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di rifiuto od altre immonde, fatta eccezione, per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate, e per le acque meteoriche. Art. 17 L'autorità municipale stabilirà volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, della sua facoltà autodepuratrice e del grado d'impurità delle acque convogliate, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere fatti sboccare nel corso d'acqua senza presumibile danno per la pubblica salute. Art. 18 Qualora in seguito ad esatte indagini risultasse dimostrata la insufficienza del potere di autodepurazione del corso d'acqua per l'uso degli abitanti a valle, l'autorità prefettizia potrà esigere che le acque immonde vengano convenientemente depurate prima di essere immesse nel corso d'acqua. Art. 19 Salvo le eccezioni di cui all'art. 22, è vietato, per le città e per gli altri aggregati di abitazioni situati sul mare o sopra laghi, lo sbocco di fogne o di altri canali, in cui vengano immesse materie ed acque immonde, in tutto il tratto litorale marittimo e di spiaggia lacuale occupato dalla città o dall'aggregato. I punti di sbocco delle predette fogne e canali dovranno essere stabiliti, tenuto conto di tutte le circostanze locali, ad una distanza dalla città o dall'aggregato tale da poter presumibilmente evitare ogni pericolo per la pubblica salute. Art. 20 E' vietato l'impianto di stabilimenti balneari marini o lacuali ad una distanza minore di m 200 dallo sbocco di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde, salvo le eccezioni di cui all'art. 22; come pure è vietato, salvo le stesse eccezioni, l'impianto di stabilimenti balneari sui corsi d'acqua ad una distanza minore di m 200, a valle dello sbocco di cosiffatte fogne e canali. Art. 21 E' vietata l'immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi nei laghi, corsi e canali d'acqua: come pure è vietato il loro disperdimento nelle falde acquee sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli che non siano eseguiti per modo da essere quei materiali resi innocui. Art. 22 Potrà però essere permessa dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'immissione delle dette acque residue dell'industria, nei laghi, corsi o canali d'acqua e nella falda acquea sotterranea, quando siano state prima sottoposte ad un conveniente processo di depurazione, il quale valga a liberarle dalle materie ingombranti, in scomposizione, tossiche, od infettive, o altre che possono alterare in modo dannoso le proprietà naturali delle acque stesse. Art. 23 La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi sarà rimessa agli industriali stessi; ha però l'autorità prefettizia il diritto di constatare, prima di concedere il pemesso, di cui all'art. 22, l'efficacia del metodo di depurazione proposto e quello d'invigilare, concesso il permesso, che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata. TITOLO III Dell'igiene del suolo pubblico negli aggregati urbani 1. Piani regolatori degli aggregati urbani Art. 24 Le opere di demolizione e di riadattamento di edifizi in un centro abitato quelle per ampliamento del medesimo non saranno permesse se non in conformità ad un piano regolatore, approvato dal consiglio comunale a termini della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica, 25 giugno 1865 n. 2359 (titolo II, capi VI e VII), col quale siano stabilite preventivamente la direzione e l'ampiezza delle strade, la situazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da fabbricarsi, in armonia colle presenti istruzioni. Art. 25 Ciascun comune fisserà il piano regolatore per la estensione di suolo attorno al suo abitato, sul quale ritiene necessario l'ampliamento. Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato man mano sarà richiesto, per il presunto incremento della popolazione o per il maggior bisogno di nuove abitazioni dipendenti da altre regioni. Art. 26 Il piano regolatore di ampliamento dovrà avere segnate le quote altimetriche delle strade e della superficie fabbricabile, l'indicazione della natura geologica e stratigrafica del sottosuolo e l'altezza massima alla quale può arrivare la falda acquea sotterranea in punti diversi, dove questa non si riscontri ordinariamente a profondità maggiore di 8 m in terreni atti a sostenere le fondazioni. Dovrà, inoltre, contenere il tracciato altimetrico e planimetrico, così della rete dei collettori principali e secondari delle fogne, quando queste possono costruirsi, come delle diramazioni principali e secondarie attinenti alla distribuzione dell'acqua potabile. Art. 27 La superficie di suolo, riservata nel piano regolatore per la fabbricazione, non deve essere più del doppio di quella riservata per le strade o piazze. Art. 28 Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere ol- trepassato, e sarà pure indicato il rapporto tra la porzione di quest'area su cui si può costruire e l'area totale. Tale rapporto non potrà essere mai superiore a due terzi. Art. 29 Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi scoperto, potrà essere usufruito o come spazio di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale, o come cortili interni, purché siano per questi rispettati le disposizioni in appresso indicate. 2. Strade e altro suolo pubblico Art. 30 Per l'orientazione delle strade saranno in generale da preferirsi le direzioni da N-O a S-E e da N-E a S-O. Si terrà conto però alla direzione dei venti, curando che sia nelle vie favorita la ventilazione naturale, pur di fendendole per quanto è possibile da correnti troppo fredde o troppo forti, di aria malsana. Art. 31 Negli aggregati di abitazioni aventi una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, saranno adottate per le strade secondarie larghezze non inferiori a m 7, e per le arterie principali a m 12. Nelle città aventi una popolazione compresa fra i 15.000 ed i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze non inferiori a: -m 10 per le strade di secondo ordine; -m 14 per le strade di primo ordine; -m 18 per le arterie principali. Nelle città aventi una popolazione eccedente i 50.000 abitanti, saranno adottate larghezze non inferiori a: -m 12 per le strade di secondo ordine; -m 18 per le strade di primo ordine; -m 24 per le arterie principali. Due quinti, circa, dello spazio stradale saranno destinati ai marciapiedi ai lati delle strade, un quinto per lato. Art. 32 Tutte le strade dei centri abitati saranno pavimentate, per quanto è possibile, con materiale impermeabile, non facilmente inquinabile, di rapida pulizia e non rumoroso al passaggio dei veicoli. Art. 33 Tutte le strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico saranno provveduti di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie o per mezzo di canali nel sottosuolo. Art. 34 La pulizia delle strade, piazze e altri suoli d'uso pubblico, nell'interno degli abitati, è di pertinenza dell'amministrazione comunale, salvo per la porzione laterale, marciapiedi delle strade o per quella porzione di altro suolo destinata pure a marciapiedi lungo le case, che sarà tenuta costantemente pulita per cura dei proprietari delle case stesse, per la parte che rispettivamente loro tocca. TITOLO IV Dell'igiene delle case di abitazione negli aggregati urbani 1. Concessione di costruire e vigilanza sanitaria relativa Art. 35 Dovrà essere richiesto all'autorità comunale il consenso per costruzioni nuove, ricostruzioni, riadattamenti di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione d'acqua. Art. 36 La domanda di cui sopra dovrà essere corredata di disegni per indicare la distribuzione degli ambienti, in armonia colle presenti istruzioni, e quanto generalmente si prescrive nei regolamenti edilizi in rapporto alla stabilità o all'estetica della costruzione. Essa conterrà inoltre, notizie intorno alla costituzione del terreno su cui si intende fabbricare e al livello della falda acquea in esso, nonché quanto riguarda: i pozzi o i serbatoi di acqua potabile o la distribuzione dell'acqua condottata; le latrine e i pozzi o condotti neri; il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici e delle materie immonde, con gli occorrenti particolari. I disegni devono essere presentati in doppia copia. Art. 37 L'autorità comunale avrà il dovere di invigilare i lavori e di visitare le case durante il periodo della costruzione, per assicurarsi che corrispondano conve- nientemente nei riguardi dell'igiene. Art. 38 Faranno parte come membri nati della commissione edilizia per tale vigilanza, il capo dell'ufficio tecnico edilizia e il capo dell'ufficio sanitario del comune, dove esistono. In ogni caso dovrà sempre far parte di tale commissione l'ufficiale sanitario comunale. 2. Altezza delle case e numero dei loro piani Art. 39 L'altezza delle case prospicienti vie pubbliche non potrà mai essere superiore alla larghezza delle vie stesse, eccezione fatta per le case prospicienti vie con direzioni da Nord a Sud, per le quali l'altezza potrà essere anche cinque quarti della larghezza della strada. Art. 40 Il numero dei piani delle case potrà essere di: -5 per quelle dell'altezza di m 18 o più; -4 per quelle dell'altezza di m 14 o più; -3 per quelle dell'altezza di m 11 o più; -2 per quelle dell'altezza di m 8 o più, sempre compresi il piano terreno e gli ammezzati e le soffitte abitabili. Art. 41 L'altezza delle case, al cornicione, non sarà superiore a m 22, misurata tra il punto del piano stradale o del cortile da cui parte il muro di facciata, fino al margine più elevato del muro stesso. |
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